sabato 5 maggio 2012

ECCO LA LEGGE CHE DISCIPLINA LA CAMPAGNA ELETTORALE

da Repubblica di lunedi 04.01.2010
Ecco la legge che disciplina la campagna elettorale

Ho ricercato indicazioni in merito al silenzio elettorale per i media online, come appunto questo mio blog e quello che ho trovato mi ha ancora una volta confermato nelle mia opinione: in questo -fortunato- paese la gestione legislativa della comunicazione online è ormai uscita dai livelli terzomondiali, nei quali era finora ristagnata, per retrocedere trionfalmente verso il quarto mondo,  poi verso il paleolitico e quindi finalmente al Pleistocene inferiore. L'epoca che ha visto il diffondersi dei grandi molluschi (ormai purtroppo ridotti a gusci fossilizzati).

ROMA - La legge che disciplina la campagna elettorale è la numero 212 del 4 aprile 1956. Ecco le norme, laddove l'articolo nove, l'ultimo, è quello che regola il silenzio elettorale.


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Art. 9
1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.
4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Un'altra norma sul silenzio elettorale riguarda in particolare le emittenti radiotelevisive. Il decreto legge del 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), all'articolo 9-bis sul divieto di propaganda elettorale recita così: "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale".
(12 giugno 2004)

Di conseguenza ditemi voi se  devo considerare un blog oppure in generale la comunicazione via social network come: affissione, giornale murale o periodico, manifesto di propaganda, o emittente radiotelevisiva? 
Segnali di fumo o tam tam no? perchè no?
Io abito e quindi gestisco il mio blog nelle vicinanze di una scuola che ospita i seggi elettorali, è grave? 
Ho un portatile: devo fare il giro largo quando esco di casa per non passare davanti alla scuola, perchè "è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali."?

Ma, seriamente, diffondere notizie prese da media regolarmente in edicola, oppure anch'essi online e magari commentarle, come è appunto nella natura dei social network, deve essere considerato propaganda elettorale?

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